Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1169/1934Art. 21
Regio decreto 1169/1934

Art. 21 — Le stazioni capoluogo di ufficiale sono comandate da marescialli d'alloggio maggiori e sono pure, a preferenz…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/21parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 21. Le stazioni capoluogo di ufficiale sono comandate da marescialli d'alloggio maggiori e sono pure, a preferenza, comandate da un sottufficiale di tal grado quelle piu' importanti per ragioni di localita' o di forza. Le altre sono comandate da marescialli capi, marescialli d'alloggio o da brigadieri.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1169/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.