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Regio decreto 1169/1934

Art. 18 — La banda dei carabinieri reali e' aggregata alla legione allievi carabinieri reali, dalla quale dipende disci…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/18parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 18. La banda dei carabinieri reali e' aggregata alla legione allievi carabinieri reali, dalla quale dipende disciplinarmente ed e' amministrata. Il suo impiego e' regolato: a) dal comando della divisione militare territoriale di Roma per i servizi di presidio nella Capitale, a norma dei nn. 33 e 63 del regolamento sul servizio territoriale; b) dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali in tutti gli altri casi. Pero' il comando generale predetto deve informare il comando della divisione militare di Roma di ogni concessione della banda per feste pubbliche o di beneficenza, abbiano esse luogo oppur no nella Capitale.

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