Regio decreto 1169/1934
Art. 10 — I carabinieri reali provvedono ai servizi di informazione e di polizia militare
Art. 10. I carabinieri reali provvedono ai servizi di informazione e di polizia militare. Prestano anche servizio di vigilanza negli arsenali marittimi e possono essere destinati a speciali servizi alle dipendenze dei vari ministeri. Ad essi sono affidati i servizi diretti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle colonie, con l'osservanza delle norme sancite nello speciale regolamento per il servizio dell'arma nelle colonie stesse. Quelli impiegati nei servizi di cui ai precedenti due comma sono preventivamente posti nella posizione di fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi, tenendo presenti le limitazioni numeriche previste in proposito dal R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.
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