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Regio decreto 383/1934

Art. 99 — Nei comuni aventi popolazione superiora ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta pr…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/99parte di Regio decreto 383/1934
Art. 99. Nei comuni aventi popolazione superiora ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: 1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo; 2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 332; 3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi; 4° acquisto di azioni industriali; 5° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000; 6° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 7° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' la costituzione di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta; 8° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni; 9° prestiti di qualsiasi natura; 10° assunzione diretta dei pubblici servizi; 11° piani regolatori edilizi e di ampliamento; 12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime; 13° regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune; 14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

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