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Regio decreto 383/1934

Art. 93 — I comuni possono, nei limiti ed in conformita' della legge: 1° istituire imposte di consunto, l'imposta sul v…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/93parte di Regio decreto 383/1934
Art. 93. I comuni possono, nei limiti ed in conformita' della legge: 1° istituire imposte di consunto, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quelle sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie i commerci le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffe' tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani; 2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' la tassa sulle insegne; 3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facolta' di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime; 4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature; 5° riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche; 6° istituire prestazioni d'opera; 7° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

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