Regio decreto 383/1934
Art. 91 — Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati: A) Oneri patrimoniali:
Art. 91. Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati: A) Oneri patrimoniali: 1. imposte, sovrimposte e tasse; 2. conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi; 3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa. B) Spese generali: 1. ufficio ed archivio comunale; 2. istituzioni comunali; 3. feste nazionali e solennita' civili; 4. manutenzione dei parchi di rimembranza; 5. manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato; 6. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati; 7. quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria; 8. indennita' di trasferimento al segretario; 9. contributi al monte pensioni per gli insegnanti elementari, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dal comune; annualita' e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza; 10. pensioni ed indennita' e quote di pensioni e di indennita' ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico del Comune; 11. contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidita' e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge; 12. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'articolo 2 del Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 che sia soggetto all'obbligo della assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146; 13. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni; 14. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «gazzetta ufficiale»; 15. servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennita' ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi; 16. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovrimposta; 17. locali per le sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente; 18. locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure; 19. alloggio ai reali carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma di legge; 20. locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste, andate deserte, per l'appalto delle esattorie; 21. formazione del nuovo catasto; 22. concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento; 23. sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovraimposte e tasse; 24. rimborso di spese forzose agli amministratori; 25. indennita' di carica al Podesta' e vice-podesta', quando siano autorizzate dal Ministro dell'Interno; 26. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune; 27. registro di popolazione, spese per censimenti; 28. spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio; 29. stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni; 30. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, per i posti non coperti; 31. canoni di manutenzione delle linee telegrafiche; 32. canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera; 33. servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio Esercito; 34. quote di concorso nelle spese consorziali. C) Polizia locale, sanita' ed igiene: 1. servizi di polizia locale e personale relativo; 2. spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi; 3. stipendi, assegni ed indennita' spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene; 4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli; 5. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali; 6. illuminazione nei comuni dove sia gia' stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti; 7. contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti; 8. vaccinazione e tenuta dei registri relativi; 9. distribuzione del chinino di Stato; 10. farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficolta' delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa; 11. trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri; 12. istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonche' in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessita' di tale istituzione; 13. contributi ai consorzi provinciali antitubercolari; 14. costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri; 15. prevenzione delle malattie infettive; impianto e funzionamento dei locali d'isolamento; 16. costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti; 17. impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni pei quali sussiste tale obbligo; 18. prevenzione e cura della pellagra; 19. vigilanza sui cani randagi; 20. spese per le fiere ed i mercati. D) sicurezza pubblica e giustizia: 1. ufficio del conciliatore; 2. compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati accessori; 3. trasporto degli alienati al manicomio; 4. servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti. E) Opere pubbliche: 1. sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito; 2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia; 3. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria; 4. contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe; 5. contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali; 6. contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati. F) Educazione nazionale: 1. costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici; 2. personale inserviente addetto alle scuole medesime; 3. somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi, arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonche' fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici; 4. alloggio ai maestri delle scuole di confine; 5. fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari; 6. stipendi al personale di segreteria e di servizio delle regie scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle Regie scuole di avviamento proveniente dalle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato; 7. somministrazione, manutenzione, ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania; 8. somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria; 9. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le Regie scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione; 10. custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprieta' dell'Opera nazionale Balilla; 11. somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'Opera nazionale Balilla; 12. contributi a favore delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore; 13. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica; 14. contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, pei comuni la cui popolazione superi i 1.000 abitanti. G) Agricoltura: 1. festa degli alberi; 2. giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni; 3. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura; 4. costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime; 5. lotta contro le cavallette e contro la formica argentina; 6. somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali. H) Assistenza e beneficenza: 1. servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei Poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni; 2. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali; 3. somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 4. rimborso delle spese di spedalita' degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge; 5. contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono; 6. mantenimento degli inabili al lavoro; 7. somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternita' ed infanzia. I) Culto: conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi. L) e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.
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