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Regio decreto 383/1934

Art. 87 — I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere dev…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/87parte di Regio decreto 383/1934
Art. 87. I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato. E' consentito di provvedere mediante licitazione privata: a) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quando si tratti: 1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000; 2° di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto; 3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni; b) per i comuni, con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti: 1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 40.000; 2° di spesa che non superi annualmente le lire 8000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto; 3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 40.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni; c) per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, quando si tratti: 1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 20.000; 2° di spesa che non superi annualmente le lire 4000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto; 3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 20.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni. Si puo' anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda, per le singole classi di comuni, la meta' delle cifre suindicate. Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'amministrazione. Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza.

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