Regio decreto 383/1934
Art. 82 — Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, il parere della consulta deve sempre essere sentito quando i…
Art. 82. Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, il parere della consulta deve sempre essere sentito quando i provvedimenti del Podesta' siano soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa. E' in facolta' del Podesta' di richiedere il parere della consulta, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio a norma degli articoli precedenti.
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