Regio decreto 383/1934
Art. 8 — Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge: 1° coloro che siano in istato di inter…
Art. 8. Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge: 1° coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente; 2° i commercianti falliti, finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197; 3° coloro che siano ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che siano abitualmente a carico della congregazione di carita' ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficenza; 4° i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto od amnistia; 5° i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni; 6° i condannati alla degradazione; 7° i condannati per delitti contro la personalita' dello Stato, contro la liberta' individuale, previsti dagli articoli 600 a 607 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, associazione a delinquere prevista dall'art. 416 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsti negli articoli 381, 382 e 383 del codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dall'articolo 583 del codice penale, procurato aborto; furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta; 8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente; 9° coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubbriachezza ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna; 10° i condannati per mendicita'; 11° coloro che siano stati condannati a termine degli articoli 108, 109 e 118 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993; 12° gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o dell'ammonizione. 13° gli esercenti locali di meretricio. Sono eccettuati i condannati riabilitati.
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