Regio decreto 383/1934
Art. 79 — Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere i…
Art. 79. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti: 1° bilancio preventivo; 2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni; 3° accettazione di lasciti e doni; 4° costituzione di consorzi; 5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi; 6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili; 7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000; 8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 9° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' costituzioni di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta; 10° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni; 11° prestiti di qualsiasi natura; 12° assunzione diretta dei pubblici servizi; 13° piani regolatori edilizi e di ampliamento; 14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime; 15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune; 16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.
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