Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 79
Regio decreto 383/1934

Art. 79 — Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere i…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/79parte di Regio decreto 383/1934
Art. 79. Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti: 1° bilancio preventivo; 2° spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni; 3° accettazione di lasciti e doni; 4° costituzione di consorzi; 5° applicazione dei tributi e regolamenti relativi; 6° acquisto di azioni industriali e di beni immobili; 7° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000; 8° impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 9° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' costituzioni di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta; 10° locazione e conduzione di immobili oltre i 12 anni; 11° prestiti di qualsiasi natura; 12° assunzione diretta dei pubblici servizi; 13° piani regolatori edilizi e di ampliamento; 14° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime; 15° regolamenti d'uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune; 16° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 78 Art. 80 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.