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Regio decreto 383/1934

Art. 70 — Non possono contemporaneamente far parte della consulta gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini …

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Art. 70. Non possono contemporaneamente far parte della consulta gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. La stessa incompatibilita' esiste anche fra gli uffici di Podesta', vice podesta' e consultore.

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