Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 58
Regio decreto 383/1934

Art. 58 — Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un d…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/58parte di Regio decreto 383/1934
Art. 58. Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 36 e 37, risiede un delegato del Podesta', da lui nominato ed approvato dal Prefetto. Esso e' scelto tra i consultori, o, in difetto, tra persone residenti nelle borgate o frazioni, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore; esercita le funzioni di ufficiale del Governo e fa osservare le deliberazioni del podesta', al quale trasmette annualmente un rapporto sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Tale rapporto deve essere comunicato al Prefetto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 57 Art. 59 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.