Regio decreto 383/1934
Art. 427 — Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del testo unico 14 settembre 1…
Art. 427. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di far parte del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, i seguenti articoli: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 258, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 338, 339 e 342 nn. 4, 5, 8. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'interno: Mussolini.
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