Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 418
Regio decreto 383/1934

Art. 418 — Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente testo unico i comuni e le provincie dovranno provv…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/418parte di Regio decreto 383/1934
Art. 418. Entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente testo unico i comuni e le provincie dovranno provvedere alla revisione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni attive e passive, secondo le norme che saranno stabilite con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e delle Finanze, udito il Consiglio di Stato. Decorso inutilmente tale termine, provvedera' il Prefetto, mediante apposito commissario, a spese dei responsabili dell'inadempimento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 417 Art. 419 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.