Regio decreto 383/1934
Art. 416 — I comuni e le provincie che, prima del 1° gennaio 1932 abbiano regolarmente impegnate, con delegazioni pel pa…
Art. 416. I comuni e le provincie che, prima del 1° gennaio 1932 abbiano regolarmente impegnate, con delegazioni pel pagamento di mutui, o di altre passivita', sovrimposte eccedenti i limiti normali stabiliti dalla legge e che non possano trasferire tali garanzie sopra altri cespiti, ammessi dalle disposizioni vigenti, sono autorizzati a mantenere in applicazione dette sovrimposte per il tempo necessario all'ammortamento, ma sono obbligati a ridurre subito l'eccedenza alla sola parte vincolata. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere il trasferimento senza che occorra la deliberazione del Consiglio di amministrazione. A misura che, per effetto dell'estinzione dei mutui, vengono a ridursi o a eliminarsi le quote vincolate, deve, di altrettanta somma, diminuirsi l'importo delle sovrimposte, salvo, se del caso, l'applicazione degli articoli 306 e 332 della presente legge. I comuni e le provincie che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma di questo articolo rimangono soggetti, a seconda della misura dell'eccedenza, alle rispettive disposizioni concernenti i bilanci, le spese e la tutela. Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai prestiti gia' deliberati dal competente organo dell'istituto mutuante prima del 1° gennaio 1932 e pei quali il comune o la provincia non abbia ancora delegate le corrispondenti quote di sovrimposta.
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