Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 406
Regio decreto 383/1934

Art. 406 — I Podesta', i vice-podesta' e le consulte, che alla entrata in vigore della presente legge hanno gia' iniziat…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/406parte di Regio decreto 383/1934
Art. 406. I Podesta', i vice-podesta' e le consulte, che alla entrata in vigore della presente legge hanno gia' iniziato il quinto anno di esercizio della loro funzione dalla data del loro insediamento, resteranno in carica fino al compimento del quinquennio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 405 Art. 407 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.