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Regio decreto 383/1934

Art. 391 — Le deliberazioni del commissario sono soggette alla ratifica del Governatore

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/391parte di Regio decreto 383/1934
Art. 391. Le deliberazioni del commissario sono soggette alla ratifica del Governatore. All'uopo, il commissario trasmette al Governatore, entro tre giorni, copia di tutte le deliberazioni, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati con le approvazioni di legge. Ove la deliberazione non sia sospesa entro cinque giorni dalla data in cui e' pervenuta al Governatore, s'intende ratificata. Sono, per altro, soggette a espressa ratifica da parte del Governatore le deliberazioni del commissario riflettenti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio, nonche' quelle relative: a) a provvedimenti che vincolino il bilancio dell'azienda oltre l'anno; b) alla nomina ed al licenziamento degli impiegati; c) alla stipulazione di contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, di cui valore complessivo e giustificato ecceda le lire 50.000; d) alla contrattazione di prestiti ed all'impiego di capitali; e) alle azioni da promuovere in giudizio, per le quali la vigente legge speciale prescrive l'autorizzazione della commissione amministratrice, ed alle transazioni per valore superiore alle lire 10.000; f) alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie ed alla costituzione di servitu'. I bilanci ed i conti delle aziende speciali devono essere allegati a quelli del governatorato e pubblicati assieme a questi ultimi.

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