Regio decreto 383/1934
Art. 39 — I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano cap…
Art. 39. I comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24, quando la popolazione del comune non ecceda i 100.000 abitanti; non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi. E' in facolta' del Prefetto di stabilire che anche i comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.
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