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Regio decreto 383/1934

Art. 386 — Il tesoriere del governatorato rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/386parte di Regio decreto 383/1934
Art. 386. Il tesoriere del governatorato rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro dell'Interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali. Il Governatore delibera sul conto nel termine di tre mesi dalla sua presentazione. Della deliberazione del Governatore e' data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono. Contemporaneamente il Governatore, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonche' qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni osservazioni e reclami. Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, e' trasmesso dal Governatore al Ministro dell'Interno, per l'approvazione. Il Ministro dell'Interno, sentite, se del caso, le parti interessate, delibera sul conto, previo il parere della commissione, di cui all'articolo 381. Il funzionario di ragioneria del Ministero dell'Interno incaricato dell'esame del conto deve presentare una relazione sull'esame compiuto ed assume le responsabilita' previste nell'articolo 311.

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