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Regio decreto 383/1934

Art. 377 — Si applicano al governatorato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 4°, e nel titolo VII, capo 3°, de…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/377parte di Regio decreto 383/1934
Art. 377. Si applicano al governatorato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 4°, e nel titolo VII, capo 3°, della presente legge, salvo quanto e' stabilito negli articoli seguenti.

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