Regio decreto 383/1934
Art. 373 — Si applicano ai messi del governatorato di Roma le disposizioni dell'articolo 273, escluso l'obbligo della ap…
Art. 373. Si applicano ai messi del governatorato di Roma le disposizioni dell'articolo 273, escluso l'obbligo della approvazione della nomina da parte del Prefetto.
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