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Regio decreto 383/1934

Art. 36 — Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinc…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/36parte di Regio decreto 383/1934
Art. 36. Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attivita' e passivita'. I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passivita'. Puo' essere autorizzata altresi' la separazione delle spese per la viabilita' interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

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