Regio decreto 383/1934
Art. 359 — Il Governatore adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica i…
Art. 359. Il Governatore adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica in materia di edilita' ed igiene, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi. La nota di tali spese e' resa esecutoria dal Prefetto, udito l'interessato, ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. Contro i provvedimenti del Governatore e del Prefetto e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
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