Regio decreto 383/1934
Art. 355 — Il Governatore, per le borgate o frazioni del governatorato, puo' delegare le sue funzioni di ufficiale del G…
Art. 355. Il Governatore, per le borgate o frazioni del governatorato, puo' delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo ad uno dei consultori, o, in difetto, ad altra persona che sia in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a consultore, purche' residenti in dette frazioni o borgate. La delega puo' essere fatta anche per i singoli rioni e quartieri del governatorato.
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