Regio decreto 383/1934
Art. 349 — Il Governatore e il vice-governatore sono iscritti, rispettivamente, ai gradi secondo e quarto del gruppo A d…
Art. 349. Il Governatore e il vice-governatore sono iscritti, rispettivamente, ai gradi secondo e quarto del gruppo A dell'amministrazione dell'Interno. Il segretario generale del governatorato e' iscritto al grado quarto del gruppo A. dell'amministrazione dell'Interno. Nel caso che siano incaricati delle funzioni di vice-governatore o di segretario generale, funzionari gia' appartenenti all'amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del ruolo di provenienza, e vi rientreranno al cessare dell'incarico, in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo. Al Governatore, al vice-governatore ed al segretario generale sono applicabili le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia disposto altrimenti dalla presente legge.
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