Regio decreto 383/1934
Art. 337 — Quando la legge non disponga altrimenti, la facolta' di approvazione conferita all'autorita' incaricata dell'…
Art. 337. Quando la legge non disponga altrimenti, la facolta' di approvazione conferita all'autorita' incaricata dell'esercizio della vigilanza o della tutela, non consente di adottare di ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dall'amministrazione.
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