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Regio decreto 383/1934

Art. 333 — Ai comuni contemplati dall'articolo precedente e' vietato di contrarre nuovi mutui

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/333parte di Regio decreto 383/1934
Art. 333. Ai comuni contemplati dall'articolo precedente e' vietato di contrarre nuovi mutui. Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passivita' onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri. I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, su proposta, della Commissione centrale per la finanza locale, ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi.

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