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Regio decreto 383/1934

Art. 329 — La Commissione centrale per la finanza locale e' presieduta dal Ministro dell'Interno o, per sua delega, dal …

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/329parte di Regio decreto 383/1934
Art. 329. La Commissione centrale per la finanza locale e' presieduta dal Ministro dell'Interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'Interno ed e' composta come appresso: a) un vice presidente scelto dal Ministro dell'Interno; b) un Preside e un Podesta' da designarsi dal Ministro dell'Interno; c) un Consigliere di Stato ed un Consigliere della Corte dei conti designati dai rispettivi Presidenti; d) i Direttori generali dell'amministrazione civile e dei servizi per la finanza locale, il Ragioniere generale dello Stato ed il Direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'Interno; e) un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal Segretario; f) due componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato corporativo centrale; g) due esperti nella materia delle finanze locali, scelti, rispettivamente, l'uno dal Ministro dell'Interno e l'altro dal Ministro delle Finanze. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'amministrazione delle Finanze. E' in facolta' del presidente di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti. Per la validita' delle adunanze tanto della commissione quanto delle sottocommissioni e' necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono. Alla nomina della commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro dell'interno. I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

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