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Regio decreto 383/1934

Art. 326 — Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osser…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/326parte di Regio decreto 383/1934
Art. 326. Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti: a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale; b) l'esatto accertamento delle entrate; c) la regolare gestione dei fondi di bilancio. I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Preside o al Podesta' su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per cio' che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

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