Regio decreto 383/1934
Art. 323 — L'esazione dei tributi comunali e provinciali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle f…
Art. 323. L'esazione dei tributi comunali e provinciali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni e dalle provincie si osservano le disposizioni della legge speciale.
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