Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 318
Regio decreto 383/1934

Art. 318 — Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bi…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/318parte di Regio decreto 383/1934
Art. 318. Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessita', e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio. Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari. Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 317 Art. 319 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.