Regio decreto 383/1934
Art. 310 — Il Podesta' e il rettorato debbono deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei …
Art. 310. Il Podesta' e il rettorato debbono deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei revisori. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede il Prefetto, a mezzo di commissario. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione sia ad essi imputabile. Della deliberazione del Podesta' o del rettorato sul conto e' data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica per mezzo del rispettivo messo comunale o provinciale contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono. Contemporaneamente il Podesta' od il Preside, a mezzo di avviso, da affiggersi per almeno otto giorni all'albo pretorio del comune o della provincia, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito il tesoriere e gli amministratori, nonche' qualunque contribuente, possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami. Trascorso il termine suddetto, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, e' trasmesso dal Podesta' o dal Preside al Prefetto ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate. La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma secondo e terzo e contro di esso e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura. Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.