Regio decreto 383/1934
Art. 301 — L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso
Art. 301. L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Pero', agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti e' protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso e' definitivamente chiuso.
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