Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 296
Regio decreto 383/1934

Art. 296 — I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il v…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/296parte di Regio decreto 383/1934
Art. 296. I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte. A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione. Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto puo' sempre negare l'esecutivita' dei contratti, quantunque riconosciuti regolari. I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 295 Art. 297 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.