Regio decreto 383/1934
Art. 29 — Il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, ne…
Art. 29. Il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, prima di emettere pronunzie definitive, nelle materie di loro competenza, hanno facolta' di richiedere documenti e giustificazioni e di ordinare, a spese degli enti interessati, ogni altra indagine che ritengano necessaria.
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