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Regio decreto 383/1934

Art. 275 — Le adunanze delle consulte, dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi non sono pub…

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Art. 275. Le adunanze delle consulte, dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi non sono pubbliche. Per la validita' di esse e' necessario l'intervento di almeno la meta' dei membri assegnati a ciascun collegio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi, a parita' di voti, prevale il voto del presidente. Alle adunanze assiste, rispettivamente, il segretario del comune, della provincia o del consorzio.

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