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Regio decreto 383/1934

Art. 273 — Ogni comune e ogni provincia ha uno o piu' messi

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/273parte di Regio decreto 383/1934
Art. 273. Ogni comune e ogni provincia ha uno o piu' messi. Il messo deve essere maggiorenne. La nomina e' approvata con decreto del Prefetto. Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a' notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalita'. I messi dei comuni e delle provincie possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso. I consorzi, per la notifica degli atti per i quali non siano prescritte speciali formalita', si avvalgono dei messi dei comuni e delle provincie facenti parte del consorzio. Possono, altresi', avvalersi dell'opera dei messi dipendenti da altri comuni e provincie nel cui territorio gli atti stessi debbano essere notificati, facendone richiesta alle rispettive amministrazioni.

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