Regio decreto 383/1934
Art. 270 — Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, rimangono sosp…
Art. 270. Gli amministratori dei comuni, delle provincie, dei consorzi, nonche' i consultori dei comuni, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8 nn. 7 e 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.
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