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Regio decreto 383/1934

Art. 263 — Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente i…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/263parte di Regio decreto 383/1934
Art. 263. Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio da esso coperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell'atto stesso, purche' la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

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