Regio decreto 383/1934
Art. 263 — Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente i…
Art. 263. Qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall'impiegato nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio da esso coperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell'atto stesso, purche' la destinazione all'ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.
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