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Regio decreto 383/1934

Art. 260 — Sulle responsabilita' previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e ge…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/260parte di Regio decreto 383/1934
Art. 260. Sulle responsabilita' previste negli articoli precedenti, e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale pronunzia il Consiglio di Prefettura. Le relative procedure possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio dei conti. Contro la decisione del Consiglio di Prefettura e' ammesso ricorso alla Corte dei conti.

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