Regio decreto 383/1934
Art. 247 — Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale nonche' gli impiegati o salariati del comune, del…
Art. 247. Salvo, se del caso, l'azione penale, il segretario comunale nonche' gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti, incorrono, previ i necessari accertamenti, nel licenziamento. Essi non hanno diritto a pensione od indennita' alcuna. Il licenziamento e' disposto, per il segretario comunale, dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto secondo la rispettiva competenza, e, per gli altri impiegati o salariati, dalle rispettive amministrazioni, senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina. Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, incorrono senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare: a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalita' dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa e appropriazione indebita; b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la liberta' vigilata. In caso di assegnazione al confino o di ammonizione, l'impiegato o salariato e' sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare. Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi licenziati dal servizio, o destituiti ai sensi del presente articolo, non possono concorrere ad alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei consorzi.
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