Regio decreto 383/1934
Art. 243 — L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante…
Art. 243. L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate. Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' consegnati all'esattore. L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.