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Regio decreto 383/1934

Art. 241 — Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale nonche' di impiegato o salariato dei…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/241parte di Regio decreto 383/1934
Art. 241. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale nonche' di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi e' incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente. Qualora ricorrano speciali motivi, il Prefetto puo' tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale e gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali. Salvo il disposto dell'articolo 218, con la qualita' di segretario comunale, nonche' di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi e' altresi' incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le societa' costituite a fine di lucro. Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Prefetto, far parte dell'amministrazione di societa' cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti o arbitri. Per le perizie e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso. Il segretario, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attivita' che, a giudizio del Prefetto, per il primo, ed a giudizio del capo dell'amministrazione, per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa. Il capo dell'amministrazione e' responsabile per l'omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni del comma precedenti che siano venuti a sua conoscenza.

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