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Regio decreto 383/1934

Art. 236 — Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/236parte di Regio decreto 383/1934
Art. 236. Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale, nonche' ai posti di impiegato o salariato presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono preferiti, a parita' di merito: 1° gli insigniti di medaglia al valor militare; 2° i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, di cui alla tabella A annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; 3° i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alla ultime due categorie di cui alla tabella sopraindicata, ovvero alla nona o decima categoria della tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; 4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; 5° gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra; 6° le madri, le vedova non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; 7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, o che siano iscritti al Partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922; 8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui e' indetto il concorso; 9° i piu' anziani di eta'. Ai caduti, mutilati, invalidi e feriti in guerra sono parificati, agli effetti della applicazione del presente articolo, i caduti, mutilati, invalidi e feriti per la Causa nazionale. Pei mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidita', da eseguirsi ai termini del citato Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sara' provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori. Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 hanno la preferenza, nella stessa categoria, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, modificato dalla legge 26 maggio 1930, n. 706.

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