Regio decreto 383/1934
Art. 232 — Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanz…
Art. 232. Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei rispettivi impiegati o salariati, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalita' prescritte per i procedimenti disciplinari. Ove il Prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piu' grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina. Quando ricorrano gravi motivi, il Prefetto ha sempre facolta' di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio l'impiegato o salariato, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare. Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso, soltanto per legittimita', al Consiglio stesso.
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