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Regio decreto 383/1934

Art. 224 — La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie acquista carattere di stabilita' dopo un b…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/224parte di Regio decreto 383/1934
Art. 224. La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie acquista carattere di stabilita' dopo un biennio di esperimento. La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione. Contro tale deliberazione e' animoso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, qualora i rispettivi statuti ed i regolamenti organici assegnino ad essi impiegati in pianta stabile.

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