Regio decreto 383/1934
Art. 221 — Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, provincie e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'art…
Art. 221. Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, provincie e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, e' necessario: essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; non aver superato l'eta' di anni trenta alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, tale limite e' elevato di cinque anni. Per gli aspiranti che abbiano le benemerenze militari e fasciste di cui all'articolo 174, n. 2 il limite e' elevato a norma di detto articolo. Nessun limite puo' prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali. Il limite massimo di eta', per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, e' prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la Causa nazionale, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successiva estensione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi. Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio, o per riduzione di organico ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni, con esenzione dal limite di eta', fino al compimento del biennio dalla data del licenziamento. Fermo il requisito della maggiore eta' per il segretario della provincia e dei consorzi, il limite minimo di eta' per l'ammissione, in carriera dell'altro personale dei comuni, delle provincie e dei consorzi, e' fissato a diciotto anni.
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