Regio decreto 383/1934
Art. 22 — Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzion…
Art. 22. Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' governativa, ne' sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.
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