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Regio decreto 383/1934

Art. 215 — Le dimissioni volontarie del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al Podesta', che l…

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Art. 215. Le dimissioni volontarie del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al Podesta', che le rimette subito, col proprio parere motivato, al Prefetto. Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza. Il segretario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti, finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

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