Regio decreto 383/1934
Art. 208 — Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segre…
Art. 208. Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni, sia dei segretari. Agli impiegati dell'amministrazione dell'Interno, che conseguano la nomina a segretario comunale si applica, ai fini della pensione, l'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.